IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del
medesimo testo unico;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udita  la  conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi nelle adunanze dell'11
gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste le osservazioni della Corte dei conti;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per  gli  affari  regionali,  con  il  Ministro  per  la solidarieta'
sociale,  con  il  Ministro per le pari opportunita', con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di
grazia  e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione,
con  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
            Accertamento della condizione di reciprocita'

  1.   Per   le   persone   fisiche  straniere,  i  responsabili  del
procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei
diritti  in  materia  civile  attribuiti  al cittadino ed i notai che
redigono  gli  atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti
diritti o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della
condizione di reciprocita' al Ministero degli affari esteri, nei soli
casi  previsti  dal  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di  seguito  denominato:  "testo  unico,  ed in quelli per i quali le
convenzioni internazionali presiedono la condizione di reciprocita'.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i
cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o  di  lavoro  autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e
per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
 
                                    N O T E
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica italiana:
          "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
          Puo' inviare messaggi alle Camere.
          Indice  le  elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
          Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
          di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti.
          Indice  il  "referendum"  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
          Nomina,  nei  casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
          Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
          trattati    internazionali,    previa,    quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
          Ha  il  comando  delle  Forze Armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
          Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
          Puo'  concedere  grazia  e commutare le pene. Conferisce le
          onorificenze  della  Repubblica".  -  Si  riporta  il testo
          dell'art.  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero):
          "6.  Il  regolamento di attuazione del presente testo unico
          di seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  6 marzo 1998, n. 40". - Si riporta il
          testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
          "1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale:
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
          "Art.  8  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
          2.   La   Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali: ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo. nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
          3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
          4.  La  Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
          Note all'art. 1:
          -  Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          25  luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
          "Art.  9  (Carta di soggiorno). (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art.  7).  -  1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
          territorio  dello  Stato da almeno cinque anni, titolare di
          un  permesso  di  soggiorno  per  un motivo che consente un
          numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
          un  reddito  sufficiente per il sostentamento proprio e dei
          familiari,  puo'  richiedere  al questore il rilascio della
          carta  di  soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
          minori  conviventi.  La  carta  di  soggiorno  e'  a  tempo
          indeterminato.
          2.  La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo
          straniero  coniuge o figlio minore o genitore conviventi di
          un   cittadino   italiano  o  di  cittadino  di  uno  Stato
          dell'Unione europea residente in Italia.
          3.  La  carta  di  soggiorno  e'  rilasciata sempre che nei
          confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all'art.  380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
          del  codice  di procedura penale, o pronunciata sentcnza di
          condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
          riabilitazione.  Successivamente al rilascio della carta di
          soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
          sentenza  di  condanna,  anche non definitiva, per reati di
          cui  al  presente  comma. Qualora non debba essere disposta
          l'espulsione  e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
          e'  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
          rilascio  della carta di soggiorno e contro la revoca della
          stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente.
          4.  Oltre  a  quanto previsto per lo straniero regolarmente
          soggiornante  nel territorio dello Stato, il titolare della
          carta di soggiorno puo':
          a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
          visto;
          b)  svolgere  nel  territorio  dello  Stato  ogni attivita'
          lecita,  salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
          straniero o comunque riserva al cittadino;
          c)  accedere  ai  servizi ed alle prestazioni erogate dalla
          pubblica   amministrazlone,   salvo  che  sia  diversamente
          disposto;
          d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
          l'elettorato  quando previsto dall'ordinamento e in armonia
          con  le  previsioni  del capitolo C della Convenzione sulla
          partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
          locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
          5.  Nei  confronti  del  titolare  della carta di soggiorno
          l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per
          gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,
          ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie
          indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come  sostitito  dall'art.  2 della legge 3 agosto 1988, n.
          327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
          come  sostitito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
          n.  646,  sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
          una  delle  misure  di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
          1990, n. 55".